giovedì 21 aprile 2016

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE


Con l'articolo " Responsabilita' degli allenatori nelle A.S.D. e non solo" abbiamo intrapreso una lunga indagine sugli aspetti civilistici dei diversi tipi di responsabilità rinvenibili nell'ambito no profit ed in special modo nel settore sportivo.
Oggi andremo a focalizzare la nostra attenzione su un argomento particolare, come è quello dell'organizzazione di gare e manifestazioni sportive.....Come enunciato nel film Spiderman " da grandi poteri nascono grandi responsabilità" e tale frase si confà perfettamente ai casi in cui si realizzano eventi, dove sono coinvolte innumerevoli persone tra atleti, pubblico, staff, arbitri ecc.
Per questo motivo, è di fondamentale importanza capire come muoversi e cosa aspettarsi nel caso qualcosa non vada nel migliore dei modi.
Premettiamo, che nel caso di gare e manifestazioni, quando l'organizzatore sia una associazione senza personalità giuridica, la persona lesa potrà rifarsi oltre che sul patrimonio dell'ente, anche su quello del rapp.te legale dell'associazione o comunque su colui che abbia agito in suo nome e per conto.
La responsabilità che viene in essere può essere di due tipi
  1. contrattuale: se viene firmato un contratto (es uno spettatore che paga un biglietto)
  2. extra-contrattuale: qualora alla base del rapporto da cui è scaturito il fatto lesivo non vi sia un accordo tacito o espresso. In tale fattispecie si applicherà l'art. 2043 c.c., nel qual caso sarà la parte lesa a dover dimostrare il danno ingiusto, mentre all'organizzatore toccherà dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, poiché tutte le precauzioni del caso sono state approntate.
Prima di passare al lato nefasto della questione, vediamo quali sono i soggetti che potrebbero farci causa per i danni subiti e quali sono le norme che gli organizzatori devono rispettare per essere esenti da responsabilità.
Venendo al primo punto e prendendo come esempio tipico un evento molto diffuso, ovvero un torneo di calcetto, organizzato da una a.s.d. senza personalità giuridica, i soggetti coinvolti potrebbero essere i seguenti:
- atleti
- pubblico
- staff (porta palloni, steward)
- giudici di gara

Passando agli organizzatori; questi, prima di dare inizio ad un evento, devono accertare le seguenti condizioni
- rispetto delle misure predisposte ed imposte dai regolamenti federali e dalle norme di pubblica sicurezza ed ordine pubblico (chiamare ambulanze, forze pubbliche che devono essere presenti all'evento);
- osservanza delle regole di comune prudenza dettate dai casi concreti (idoneità dei luoghi e degli impianti, sicurezza di atleti e spettatori,). Ciò è importante perché, pur rispettando le normative dettate dai regolamenti federali, la responsabilità non decade se non si siano accertate ulteriori situazioni di pericolo facilmente prevedibili ma non contemplate dalle normative di settore (es se il campo viene omologato dalla federazione, non è detto che questo sia sicuro al 100%; pertanto è opportuno verificare la presenza di insidie che possano arrecare danno alle persone coinvolte);
- idoneità fisica di tutti coloro impegnati nelle attività agonistiche. in questo caso, la ricezione del certificato medico che attesta l'idoneità sportiva esonera l'organizzatore in caso di malore di un giocatore, poiché le cognizioni tecniche contenute nel documento non sono confutabili da soggetti che non hanno le specifiche conoscenze mediche.(in questa circostanza bisognerà valutare eventuali responsabilità del medico attestante).

Fatto tutto, si potrebbe dire di essere esenti da problemi ma ciò, purtroppo non è affatto vero. Per questo, vi consiglio sempre di assicurare la manifestazione per danni a cose e persone per poter chiamare in garanzia l'assicurazione qualora foste chiamati in giudizio. Infatti, mettiamo il caso che un'atleta di questo fantomatico torneo di calcetto si faccia male, la prima cosa che farà, una volta capita l'entità del danno sarà quella di rivalersi sull'ente che ha organizzato e probabilmente sul rapp.te legale.

Ma l'organizzatore, che è un uomo furbo, ha un asso nella machina....."FACCIO FIRMARE LA LIBERATORIA E SONO SALVO!!!" .....SIETE FREGATI LO STESSO!!!
Sia in ambito contrattuale che extra-contrattuale, è sempre valida la prescrizione dell'art. 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.
L'art. 1229 c.c., inoltre, sancisce la nullità delle clausole contrattuali di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Come potete vedere, far firmare la c.d. liberatoria non vi renderebbe immuni da responsabilità e sareste comunque costretti a risarcire il malcapitato; pertanto è molto meglio spendere il tempo nell'organizzare al meglio l'evento, nel rispetto di tutte le norme sopra elencate.

Ora siete pronti per organizzare tutte le gare che volete ma prima di scappare mettete un mi piace o seguiteci su Twitter....grazie!!!







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