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martedì 19 aprile 2016

MODELLO EAS…. TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE


Oggi andremo ad affrontare un tema davvero caldo, che non finisce mai di preoccupare i nostri Presidenti di associazione….tratteremo, infatti, del celeberrimo Modello EAS, introdotto qualche anno fa dall’Agenzia delle Entrate, per valutare gli enti no profit sparsi per il territorio e naturalmente cercare utili indicatori su cui basare le successive ispezioni!
Seguendo l’ordine dei quesiti indicati nel titolo del nostro post, vediamo di fare chiarezza su questo documento molto controverso ma ahimè, in molti casi obbligatorio!!!

PERCHE’
Il modello c.d. EAS , propriamente definito  “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” venne introdotto a seguito delle innovazioni apportate dall’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il motivo principale di questa operazione fu quella di avere un maggior controllo sulla sussistenza, in capo agli enti no profit, dei requisiti necessari per ottenere la decommercializzazione di determinate entrate (come ad es. quote sociali e contributi per attivita’) previste dal TUIR nonché dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. In pratica, il Presidente, compilando il modulo, mette all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, il modo in cui viene gestito il sodalizio e quindi, rende più facile una verifica nel caso in cui alcuni principi di democraticita’ risultino violati, con conseguente perdita dei benefici fiscali. Come potete vedere, un controllo a tappeto tramite ispettori sarebbe stato difficile e dispendioso, mentre una auto dichiarazione (o per meglio dire un “auto-accusa”) rende il lavoro molto più semplice.

CHI
Veniamo ora al cuore della disciplina, iniziando ad indicare chi sia obbligato ad inviare il modello EAS. Si possono riscontrare 4 gruppi di enti
-        Enti esonerati;
-        Enti esonerati a determinate condizioni;
-        Enti tenuti alla compilazione del modello semplificato;
-        Enti residuali (la maggior parte) obbligati all’invio senza alcuna esenzione o riduzione.

1-ENTI ESONERATI
-        Enti associativi commerciali: non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici degli artt. 148 tuir e 4 d.p.r. 633/1972;
-        Enti non commerciali, non associativi: fondazioni
-        Onlus: essendo già svolto un controllo a monte, all’atto dell’iscrizione nel registro, questi enti sono esonerati;
-        Onlus c.d. di diritto: anche se non iscritte nell’apposita anagrafe, sono escluse dall’obbligo.  (es Organizzazioni non governative riconosciute). Sono esonerate anche le cooperative sociali ex legge 381/1991 perché rientrano tra i soggetti commerciali, pur avendo la qualifica di Onlus.
-        Onlus parziali: sono cosi definite quelle Onlus che abbiano natura associativa e l’esonero è limitato alle attività di cui alla a) dell’art. 10 comma 1 d.lgs 460/1997;
-        Enti associativi destinati ad una specifica disciplina fiscale: fondi pensione
-        Enti pubblici

2-ENTI ESONERATI A DATE CONDIZIONI
-        A.s.d.: Se iscritte al CONI e svolgenti attività commerciali (sponsorizzazioni ad esempio)
-        Pro loco: se hanno optato per il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991
-        Organizzazioni di volontariato: se iscritte negli appositi registri regionali ed abbiano qualifica Onlus

3-ENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SEMPLIFICATO
Altre categorie di enti sono, invece, tenuti all’invio del modello EAS in versione semplificata; infatti, possono compilare solo il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell’associazione e del legale rappresentante ed il secondo riquadro ai punti 4,5,6,20,25 e 26.
Gli enti che hanno questa possibilità sono
-        A.S.D. iscritte al CONI, ma che svolgono attività commerciali come sponsorizzazioni o altro;
-        A.P.S. iscritte nei registri nazionali e regionali, di cui all’art. 7della legge 383/2000:
-        O.d.V iscritte nei registri di cui alla legge n.266/1991;
-        Le associazioni dotate di personalità giuridica, iscritte negli appositi registri tenute dalle Prefetture, dalle Regioni o Province autonome;
-        Movimenti o partiti politici che devono presentare il rendiconto al fine del rimborso delle spese elettorali o che comunque hanno presentato una propria lista per l’elezione al Parlamento o al Senato italiano.;
-        Associazioni sindacali;
-        Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno, come enti che svolgono in maniera preminente attività religiose e di culto;
-        Le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato accordi o intese.
-        l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
-        le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
-        le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
-        le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

4-ENTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE COMPLETA DEL MODELLO EAS
Tutte le associazioni che non rientrano nelle suddette categorie, devono inviare il modello EAS in maniera completa. Si precisa che l’obbligo ricade sia su gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del modello che quelli costituitisi successivamente.

COME
Il modello EAS è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it e va inviato prettamente in via telematica. Tale trasmissione può avvenire sia avvalendosi delle piattaforme on line messe a disposizione dall’Agenzia e che possono essere utilizzate direttamente dal privato (Entratel, Fisconline), oppure ci si può avvalere degli intermediari abilitati, come CAF, professionisti, associazioni di categoria. L’intermediario all’atto dell’invio, dovrà dare al richiedente copia conforme del modello inviato e attestazione dell’avvenuta ricezione da parte dell’AdE.

QUANDO
-        Se si crea una nuova associazione, il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione del sodalizio.
-        Se si è già inviato il modello ma si sono avute delle modifiche nei parametri precedentemente comunicati all’Agenzia, il termine è il 31 marzo dell’anno successivo alle modifiche occorse. Si precisa che il modello non va inviato di nuovo se sono variati i punti 20,21,23,30,31,33 (modifiche nell’ammontare) oppure se sono variati i dati relativi all’ente o al rapp.te legale, poiché in questo ultimo caso, le modifiche vanno comunicate tramite il modulo AA5/6.
-        In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.;

SE NON INVIO IL MODELLO ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE COSA ACCADE?
L’AdE ha chiarito i seguenti punti
-        Se non invio il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione, posso esperire la remissione in bonis, prevista dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, ovvero posso inviare il modello entro il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, pagando una sanzione di euro 258,00, tramite modello F24, codice tributo 8114 (esempio. Costituisco l’associazione il primo marzo; dovrei inviare il modello entro il 30 maggio ma non lo faccio. Ho di tempo fino al 30 settembre per adempiere ma dovrò pagare la sanzione). Ciò è realizzabile solo se l’ente possedeva i requisiti previsti dalle normative, già allo scadere del termine ordinario.
-        Se, invece, i 60 giorni di tempo dalla costituzione del sodalizio scadono l’ultimo giorno per trasmettere la dichiarazione dei redditi, oppure dopo tale data, il termine ultimo per la remissione in bonis è l’ultimo giorno per l’espletamento della dichiarazione dei redditi per l’anno successivo (esempio: l’associazione viene costituita in data 2.8.2016; il termine per l’invio del modello EAS è il primo ottobre 2016 e visto che si va oltre il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2016, ovvero il 30 settembre, ho tempo fino al 30 settembre 2017 per fare la remissione in bonis).

SE NON RSIPETTO TALI TERMINI POSSO COMUNQUE INVIARE IL MODELLO?
Su questo punto l’AdE non si è mai espressa chiaramente; in teoria si può ipotizzare che ciò sia possibile ma non si potrebbe coprire l’operato effettuato prima dell’invio, pertanto le quote ed i contributi fino a quel momento percepiti dovrebbero essere tassati perché non coperti dall’esenzione fiscale.

COSA ACCADE SE NON INVIO IL MODELLO EAS
se il modello EAS non viene inviato né nel termine ordinario né in quello straordinario, vi è la perdita dei benefici fiscali riservati alle associazioni. Come detto sopra, inviatelo comunque, almeno per cercare di salvare la gestione futura.



Bene, questa lunga analisi dei presupposti e le procedure per compilare ed inviare il Modello EAS è terminata, ma molto c’è ancora da dire a riguardo…..quindi se avete dubbi o domande fatecele presenti che vi aiuteremo al meglio….nel frattempo mettete “MI PIACE” e seguiteci su Twitter.




domenica 10 aprile 2016

Costituire una Associazione - guida pratica

   


Come noi ben sappiamo, esistono diverse tipologie di associazioni, regolate da apposite leggi, A.S.D., A.P.S., ONLUS, ed enti no profit in genere; tutte queste, se pur diverse nei loro aspetti normativi, sono eguali per ciò che attiene il modo di costituzione.
Oggi, quindi, per venire incontro alle esigenze dei futuri Presidenti che vogliono creare un nuovo sodalizio, darò in modo pragmatico, e senza unitili orpelli, tutte le indicazioni per creare, con massimo due "viaggetti" all'AdE (Agenzia delle Entrate, non  gli inferi....anche se potrebbe sembrare) il vostro ente no profit.

1. redazione atto costitutivo e statuto
Bene, prima di tutto troviamo un gruppo di associati, pieni di entusiasmo, e redigiamo l'atto costitutivo, ove viene esplicitata la volonta' di creare l'associazione, specificandone l'oggetto, l'assenza dello scopo di lucro, le generalita' dei fondatori nonchè l'organigramma del Consiglio Direttivo e lo Statuto, ove vanno particolareggiate tutte le regole che disciplinano l'ente (sono stato volutamente sintetico perchè qui interessano le modalita' di costituzione; in altro post tratteneremo, in modo preciso, il contenuto dei due documenti).

2 acquisto marche da bollo
In primis va ricordato che le marche devono avere data antecedente o concomitante a quella che si evince dall'atto costitutivo, altrimenti, i Funzionari dell'AdE vi applicheranno una mora (ciò non avviene in maniera uniforme in tutti gli uffici ma per evitare sorprese è meglio attenersi a questa regola). Il numero di marche è variabile, ognuna deve essere da 16 euro e ne serve una per ogni 4 pagine di stampato (es. 12 pagine 3 marche); qui il discorso si intrica perchè alcuni usano un foglio a 4 senza tracciatura uso bollo, altri invece, utilizzano le suddette tipologie di carta. Dato che io, fortunatamente per voi e sfortunatamente per me, svolgo le mie pratiche presso un ufficio iper preciso, vedo che spesso contano le righe a mò di uso bollo, quindi è preferibile scrivere su tale formato. Non tengono molto conto della dimensione dei caratteri, quindi, potreste scrivere più in piccolo per usare meno fogli, ma non eccedete in questa prassi.
Inoltre, dato che all'atto della registrazione, che vedremo dopo, vanno stampate due copie dell'atto costitutivo e due dello statuto, il numero di marche raddoppia.
Infine in tema di marche, ricordo che atto costitutivo e statuto sono due documenti diversi.....perchè dico questo.....se stampo 12 fogli totali con 2 paginbe per l'atto costitutivo e 10 per lo statuto, da bravo Presidente compro sei marche, ma in realta' ne devo comprare 4: una per i due fogli dell'atto costitutivo e 3 per i dieci fogli dello statuto.

3 ottenere il codice fiscale
Primo step per dare vita all'associazione è quello di ottenere il codice fiscale, come una persona fisica che nasce. Quindi, ci facciamo il primo viaggetto all'AdE e portiamo con noi i seguenti documenti:
- copia statuto ed atto costitutivo, senza le marche da bollo
- modello AA5/6 debitamente compilato
Al termine della procedura vi daranno il certificato di attribuzione del codice fiscale

4 registrare atto costitutivo e statuto
Premetto che questa operazione non è che sia obbligatoria me è necessaria qualora, vogliate usufruire dei regimi agevolati, iscrivervi al CONI, instaurare rapporti con le P.A., pertanto, allo stato è quasi indispensabile fare questa operazione. il termine per effettuare la registrazione è di 20 giorni dalla costituzione dell'ente e previo ottenimento del codice fiscale.
Prima di fare questa operazione bisogna aver gia' pagato l'imposta di registro pari a 200,00 euro mediante modello f23 (codice 109T).
Facciamo il secondo viaggetto all'Agenzia delle Entrate e portiamo con noi
- modello 69 debitamente compilato
- due copie dell'atto costitutivo e dello statuto
- le marche da bollo

Bene, con questa ultima operazione, l'iter di creazione della vostra associazione è terminata. Gli step descritti sono validi per tutti coloro che vogliono creare l'ente autonomamente, senza l'aiuto di un Notaio o di altro professionista.

Vi rammento, infine e per completezza, che esiste anche la possibilita' di aprire partita IVA, contestualmente o successivamente la creazione del sodalizio, utilizzando il modello AA7/10.

Auguri a tutti i futuri Presidenti che nel frattempo possono aiutarci seguendoci su Twitter o mettendo "mi piace" e condividendo su Facebook.




venerdì 8 aprile 2016

5x1000 2016 ISTRUZIONI PER L'USO

   


Come ogni anno, anche nel 2016 il Governo ha aperto le iscrizioni pèr le associazioni che vogliono essere inserite nelle liste dei beneficiari del 5x1000. In breve, questa procedura permette agli enti partecipanti di percepire delle somme di denaro, devolute dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi (modello Unico, 730 o CUD).
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 13/E 2015  ha sancito le linee guida della procedura ed ha specificato, riprendendo quanto disposto dalla Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 - articolo 1 comma 154, che il contributo è ormai di natura stabile ed a scadenza annuale fissa (7 maggio di ogni anno, tranne quest'anno che cade di sabato e dunque il termine spira il giorno 9). Infatti, ogni anno, lo Stato stanzia 500 milioni di euro da devolvere agli enti beneficiari, somme che, qualora non venissero devolute nell'anno di riferimento, verrebbero aggiunte agli stanziamenti dell'anno successivo.

Come si vede questa è una ottima opportunità per tutte quelle associazioni che svolgono con passione le loro attività ma non hanno molti fondi da investire. Chiarisco subito, che "l'albero della cuccagna" del 5x1000 ha un suo costo in termini di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero; infatti questo gettito di denaro viene tolto dalle casse pubbliche e per questo il nostro amorevole e scrupoloso Stato vorrà sapere come avete speso i suoi soldini. Sulla tematica ci soffermeremo in un altro articolo dove vedremo anche come redigere il rendiconto, per ora vi lasciamo con la suspense da libro giallo (in questo caso, direi Horror!!!).

Passando al lato pratico, ora vediamo cosa bisogna fare per ottenere il 5x1000 e diventare ricchi (si scherza).
La su citata risoluzione dell'AdG bene riassume tutte le procedure ma noi cercheremo di spiegarle in modo semplice e comprensibile

CHI PUO' FARE LA DOMANDA
  1. ONLUS: quelle di diritto e quelle iscritte all’Anagrafe Nazionale della Agenzia delle Entrate;
  2. ODV: Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Pubblico del Volontariato;
  3. APS: Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Pubblico (Provinciale, Regionale o Nazionale);
  4. ASD: Asssociazioni Sportive Dilettantisiche iscritte al CONI ed adEenti di Promozione Sportiva
  5. Associazioni Riconosciute
  6. ONG: Organizzazioni non Governative 

I TERMINI
  • 9 maggio: iscrizione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • 14 maggio: pubblicazione degli elenchi provvisori da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • 20 maggio: termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle istanze per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi;
  • 25 maggio: pubblicazione dell’elenco aggiornato da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • 30 giugno: termine per l’invio al Fisco della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • 30 settembre: regolarizzazione della domanda di iscrizione presentata entro il 9 maggio o integrazioni documentali.(costo 250,00 euri!!!)
DOCUMENTI 


MODALITA' DI PRESENTAZIONE
- Da bravo Presidente, tramite Fisco online o Entratel
- intermediario autorizzato alla dichiarazione dei redditi (CAF, commercialisti, e cosi via)

Come avete potuto comprendere vi sono due step per l'iscrizione
- il primo scade il 9 maggio 2016 e serve a depositare la domanda;
- il secondo scade il 30 giugno 2016 e serve per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Chiaramentte il contenuto delle domande e delle dichiarazioni, cambia a seconda dell'ente che fa la istanza, sia esso ONLUS, APS o ASD (potrete riscontralo nei documenti che l'agenzia delle entrate mette a disposizione e che sono rinvenibili qui).

Non resta che affrontare il punto più dolente del discorso.....ok mi prendo i rischi dei controlli, faccio la procedura, invio i documento, riesco ad entrare tra gli iscritti....ma devo avere qualcuno che vuole devolvere....
Qui presumo che voi siate una associazione di 1000 iscritti tutto pronti a devolvere in vostro favore il 5x1000, 
 ONLUS E APS
ASD








Chi vuole può mettere il suo autografo in questo riquadro della propria dichiarazione, accompagnato dal codice fiscale dell'ente da beneficiare.

Per ora ci fermiamo qui, ma voi non esitate a darci spunti di approfondimento, commentando il nostro articolo e soprattutto mettendo mi piace su facebook e seguendoci su twitter