giovedì 5 maggio 2016

PROCEDURA CORRETTA PER DIVENIRE SOCIO DI UNA ASSOCIAZIONE



Molto spesso ci capita di ascoltare dai nostri clienti le modalità con cui fanno entrare nuovi soci all'interno del loro sodalizio e nel 90% dei casi tali procedure sono erronee. Per questo, oggi, vi spieghiamo in modo semplice e pragmatico, in puro stile Gruppo Salvas, il modo più giusto per trasformare un perfetto sconosciuto in un associato.
Per prima cosa è necessario predisporre una domanda di ammissione che il neo iscritto deve compilare....in questo vi veniamo incontro, infatti, nella sezione  modulistica, potrete trovare il modello da far compilare ai maggiorenni e quello per i minorenni.
Fatto ciò la persona istante, non diventa automaticamente socia (questo è un punto molto importante che non dovete dimenticare), perchè è necessario che l'organo preposto dallo statuto sociale (di regola il Consiglio Direttivo) deve approvare tale domanda.
Solo dopo la deliberazione favorevole è possibile iscrivere il richiedente nel libro soci, avendo cura di inserire sia la data relativa alla domanda di ammissione, sia la data in cui tale istanza è stata ratificata dagli organi deliberativi dell'ente.

Questa appena descritta, in maniera molto semplice, è la giusta procedura per avere un nuovo socio all'interno del sodalizio ma non è sempre detto che, pur seguendo alla lettera l'iter, non si sia soggetti a contestazioni.Infatti, molto spesso, alcuni buontemponi usano tale prassi asservendola a scopi non etici e sicuramente non volti al no profit.
Facciamo un esempio: per uno spettacolo teatrale, in cui gli organizzatori non vogliono sobbarcarsi gli oneri fiscali dell'evento, vengono iscritti all'associazione culturale, che si esibisce, tutti gli spettatori, in modo che le entrate ottenute siano detassate, ai sensi dell'art. 148, comma 3 TUIR. Il tutto avviene nell'arco di poche ore se non decine di minuti; in men che non si dica 100,200 spettatori in poco tempo dalla domanda di ammissione, sono stati ratificati come soci.....bene questa prassi è facilmente contestabile dagli ispettori perchè palesemente volta ad occultare al fisco un incasso che andrebbe regolarmente tassato.

Detto ciò, lascio che siate voi a trovare nuovi spunti su cui argomentare scrivendo nel nostro form sottostante.....non dimenticate però di CONDIVIDERCI.

sabato 30 aprile 2016

CAMBIO DELLA SEDE LEGALE NELLE ASSOCIAZIONI….ECCO COME FARE

Nella vita dei nostri sodalizi può capitare che la sede dove si svolga la vita associativa debba mutare per svariate motivazioni….bene…. qual è la procedura corretta per non incorrere in errori e disguidi, in caso di controllo?
Vi dico subito che nello statuto possono essere presenti le seguenti tre ipotesi:
1- L’Associazione xy ha la propria sede legale nel Comune di…..
2- L’Associazione xy ha la propria sede legale nel Comune di….. Via….. n….
3- L’Associazione xy ha la propria sede legale nel Comune di…..Via…… n….  ed eventuali modifiche della stessa, non comportano modifica statutaria, qualora la nuova ubicazione si trovi all’interno del medesimo Comune.
Nel caso 1 e 3, qualora vi sia una modifica della sede legale non vi è l’obbligo di modificare anche lo statuto (con un bel risparmio economico).
Invece, nell’ipotesi 2 ed anche in tutti i casi in cui lo spostamento avvenga in un Comune differente da quello originario, è necessario modificare lo statuto.
Detto ciò, vediamo quale sia la procedura
1. Delibera dell’assemblea straordinaria, in cui si espongono i motivi del mutamento e l’indicazione della nuova ubicazione;
2. Compilazione del modello AA/5-6 se si è in possesso del solo codice fiscale, oppure il modello AA7-10 se si è in possesso della partita  IVA (portando una copia del verbale e dello statuto senza marche) - i moduli li trovate nella modulistica
3. Nel caso sia necessaria la registrazione delle modifiche, bisogna compilare il modello 69, pagare la tassa di registro di 200,00 euro, tramite F23 e presentare due copia dello statuto e del verbale di modifica, unitamente alle marche da bollo da 16,00 euro;
4. Comunicare il cambiamento a tutti gli enti con cui avete stretto rapporti istituzionali.
Si ricorda che la registrazione delle modifiche deve avvenire entro 20 giorni dalla verbalizzazione.
Per qualsiasi dubbio non esitate ad utilizzare il form sottostante e non DIMENTICATE di mettere MI PIACE alla nostra pagina e di seguirci su Twitter.





mercoledì 27 aprile 2016

CHIUDERE UNA ASSOCIAZIONE.....GUIDA PRATICA


Ebbene si, in alcuni casi il nostro sogno di un sodalizio ricco di associati e sempre impegnato in nuove iniziative potrebbe anche non realizzarsi oppure fermarsi per svariati motivi, tra cui, non ultimo, quello economico.
Di solito, ci si informa tanto è bene su come creare una nuova entità e raramente ci si preoccupa di capire come chiuderla. Per questo oggi vi illustreremo in maniera pragmatica e semplice i passi da seguire per estinguere la nostra associazione.

- Per prima cosa, date una attenta lettura al vostro statuto per verificare quale sia il consesso deputato alla deliberazione (di regola l'assemblea straordinaria) e quale sia il quorum deliberativo ( è comunque preferibile adottare quello specificato dall'art. 21 c.c., relativo alle associazioni riconosciute);

- All'atto della deliberazione, dovrà anche essere approvato il REFA dell'anno corrente e fino al giorno della chiusura; infatti bisognerà vedere se sono avanzati degli utili i quali, insieme con ulteriori patrimoni mobiliari ed immobiliari dovranno essere devoluti ad altro ente di vostra scelta che operi in un ambito simile (anche tale decisione dovrà confluire nella delibera assembleare). Ciò è necessario perchè gli enti no profit, proprio per il loro carattere non commerciale non permettono la divisione di utili tra gli associati;

- deliberato lo scioglimenti, approvato il REFA e deciso a chi andrà il patrimonio mobiliare ed immobiliare della vostra associazione, ora è il momento di fare la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Se avete solo il C.F. basta compilare il modello AA5/6 se avete anche partita Iva, il modello AA7/10 ( il tutto lo potete trovare nella sezione modulistica); insieme a questo documento allegherete il REFA e la delibera di scioglimento.

fatto ciò, ci sono ulteriori adempimenti che possono essere eventuali
- versamento delle imposte IRAP e IRES entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di liquidazione;
- presentazione della dichiarazione IRAP e Modello UNICO  entro il nono mese successivo alla data di delibera di liquidazione;
- presentazione del Modello 770 entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono stati erogati compensi;
- chiusura conto corrente;
- chiusure utenze intestate;
- risoluzione contratti di sponsorizzazione;
- risoluzione rapporti di lavoro;
- comunicazione a tutte le amministrazioni con cui siete in rapporti per la risoluzione dei vari contratti

Nota a parte va fatta per eventuali debiti contratti dall'ente e non ancora saldati all'atto dello scioglimento. Ai sensi dell'art. 38 c.c. il creditore può rifarsi sul patrimonio comune o su coloro che abbiano agito in nome e per conto del sodalizio. Ciò vuol dire che il Presidente potrebbe essere chiamato a rispondere per i crediti insoluti.

Ricordate che gli atti cosi creati, insieme a tutta la documentazione pregressa non vano gettati ma conservati almeno per dieci anni, perchè chiudere una associazione non vi esula da possibili controlli postumi.

Se l'articolo vi è stato utile, mettete mi piace o seguiteci su Twitter....se avete domande postatele pure qui sotto.



domenica 24 aprile 2016

Crowdfunding....raccolta fondi innovativa per le associazioni

crowdfunding gruppo salvas associazioni no profit

Le nostre associazioni, che ci stanno tanto a cuore, soffrono di un problema cronico.....la carenza di fondi. Per questo, oggi, vogliamo parlare a tutti i Presidenti, fedeli lettori, del CROWDFUNDING, metodo innovativo per la raccolti di fondi on-line.
Il sistema in Italia non è dei più sviluppati ma col tempo si sta affermando, o per meglio dire, sta entrando nella mentalita' degli italiani.
In pratica si tratta di un progetto attraverso cui, chi ha un'idea, sia imprenditoriale che non, può esporre in maniera dettagliato il suo programma e destinare una quota precisa alla sua realizzazione.
A questo punto, spettera' agli investitori leggere gli annunci ed una volta scelto quello che può entusiasma o si confa' ai propri interessi, investire una somma di denaro che copra l'intera campagna o una piccola parte di essa.
Inoltre, i promotori possono anche decidere di destinare premi o regali in favore dei soggetti che scelgono di appoggiare il progetto, in modo da incentivarli o quanto meno per ringraziarli dell'apporto.
In Italia esistono diversi siti che propongono tale tipo di operazioni:
  1. crowdfunding italia
  2. kapipal
  3. shinynote
  4. produzioni dal basso
  5. limoney
  6. buonacausa
  7. iodono
Se siete interessati a racimolare un piccolo gruzzolo per svolgere attivita' davvero meritorie, questa è un'opportunita' che vi potrebbe dare delle chance inaspettate; l'importante è costruire un buon progetto fondato su un'idea veramente importante....vedrete che le persone aderiranno volentieri!!!




giovedì 21 aprile 2016

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE


Con l'articolo " Responsabilita' degli allenatori nelle A.S.D. e non solo" abbiamo intrapreso una lunga indagine sugli aspetti civilistici dei diversi tipi di responsabilità rinvenibili nell'ambito no profit ed in special modo nel settore sportivo.
Oggi andremo a focalizzare la nostra attenzione su un argomento particolare, come è quello dell'organizzazione di gare e manifestazioni sportive.....Come enunciato nel film Spiderman " da grandi poteri nascono grandi responsabilità" e tale frase si confà perfettamente ai casi in cui si realizzano eventi, dove sono coinvolte innumerevoli persone tra atleti, pubblico, staff, arbitri ecc.
Per questo motivo, è di fondamentale importanza capire come muoversi e cosa aspettarsi nel caso qualcosa non vada nel migliore dei modi.
Premettiamo, che nel caso di gare e manifestazioni, quando l'organizzatore sia una associazione senza personalità giuridica, la persona lesa potrà rifarsi oltre che sul patrimonio dell'ente, anche su quello del rapp.te legale dell'associazione o comunque su colui che abbia agito in suo nome e per conto.
La responsabilità che viene in essere può essere di due tipi
  1. contrattuale: se viene firmato un contratto (es uno spettatore che paga un biglietto)
  2. extra-contrattuale: qualora alla base del rapporto da cui è scaturito il fatto lesivo non vi sia un accordo tacito o espresso. In tale fattispecie si applicherà l'art. 2043 c.c., nel qual caso sarà la parte lesa a dover dimostrare il danno ingiusto, mentre all'organizzatore toccherà dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, poiché tutte le precauzioni del caso sono state approntate.
Prima di passare al lato nefasto della questione, vediamo quali sono i soggetti che potrebbero farci causa per i danni subiti e quali sono le norme che gli organizzatori devono rispettare per essere esenti da responsabilità.
Venendo al primo punto e prendendo come esempio tipico un evento molto diffuso, ovvero un torneo di calcetto, organizzato da una a.s.d. senza personalità giuridica, i soggetti coinvolti potrebbero essere i seguenti:
- atleti
- pubblico
- staff (porta palloni, steward)
- giudici di gara

Passando agli organizzatori; questi, prima di dare inizio ad un evento, devono accertare le seguenti condizioni
- rispetto delle misure predisposte ed imposte dai regolamenti federali e dalle norme di pubblica sicurezza ed ordine pubblico (chiamare ambulanze, forze pubbliche che devono essere presenti all'evento);
- osservanza delle regole di comune prudenza dettate dai casi concreti (idoneità dei luoghi e degli impianti, sicurezza di atleti e spettatori,). Ciò è importante perché, pur rispettando le normative dettate dai regolamenti federali, la responsabilità non decade se non si siano accertate ulteriori situazioni di pericolo facilmente prevedibili ma non contemplate dalle normative di settore (es se il campo viene omologato dalla federazione, non è detto che questo sia sicuro al 100%; pertanto è opportuno verificare la presenza di insidie che possano arrecare danno alle persone coinvolte);
- idoneità fisica di tutti coloro impegnati nelle attività agonistiche. in questo caso, la ricezione del certificato medico che attesta l'idoneità sportiva esonera l'organizzatore in caso di malore di un giocatore, poiché le cognizioni tecniche contenute nel documento non sono confutabili da soggetti che non hanno le specifiche conoscenze mediche.(in questa circostanza bisognerà valutare eventuali responsabilità del medico attestante).

Fatto tutto, si potrebbe dire di essere esenti da problemi ma ciò, purtroppo non è affatto vero. Per questo, vi consiglio sempre di assicurare la manifestazione per danni a cose e persone per poter chiamare in garanzia l'assicurazione qualora foste chiamati in giudizio. Infatti, mettiamo il caso che un'atleta di questo fantomatico torneo di calcetto si faccia male, la prima cosa che farà, una volta capita l'entità del danno sarà quella di rivalersi sull'ente che ha organizzato e probabilmente sul rapp.te legale.

Ma l'organizzatore, che è un uomo furbo, ha un asso nella machina....."FACCIO FIRMARE LA LIBERATORIA E SONO SALVO!!!" .....SIETE FREGATI LO STESSO!!!
Sia in ambito contrattuale che extra-contrattuale, è sempre valida la prescrizione dell'art. 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.
L'art. 1229 c.c., inoltre, sancisce la nullità delle clausole contrattuali di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Come potete vedere, far firmare la c.d. liberatoria non vi renderebbe immuni da responsabilità e sareste comunque costretti a risarcire il malcapitato; pertanto è molto meglio spendere il tempo nell'organizzare al meglio l'evento, nel rispetto di tutte le norme sopra elencate.

Ora siete pronti per organizzare tutte le gare che volete ma prima di scappare mettete un mi piace o seguiteci su Twitter....grazie!!!







martedì 19 aprile 2016

MODELLO EAS…. TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE


Oggi andremo ad affrontare un tema davvero caldo, che non finisce mai di preoccupare i nostri Presidenti di associazione….tratteremo, infatti, del celeberrimo Modello EAS, introdotto qualche anno fa dall’Agenzia delle Entrate, per valutare gli enti no profit sparsi per il territorio e naturalmente cercare utili indicatori su cui basare le successive ispezioni!
Seguendo l’ordine dei quesiti indicati nel titolo del nostro post, vediamo di fare chiarezza su questo documento molto controverso ma ahimè, in molti casi obbligatorio!!!

PERCHE’
Il modello c.d. EAS , propriamente definito  “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” venne introdotto a seguito delle innovazioni apportate dall’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il motivo principale di questa operazione fu quella di avere un maggior controllo sulla sussistenza, in capo agli enti no profit, dei requisiti necessari per ottenere la decommercializzazione di determinate entrate (come ad es. quote sociali e contributi per attivita’) previste dal TUIR nonché dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. In pratica, il Presidente, compilando il modulo, mette all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, il modo in cui viene gestito il sodalizio e quindi, rende più facile una verifica nel caso in cui alcuni principi di democraticita’ risultino violati, con conseguente perdita dei benefici fiscali. Come potete vedere, un controllo a tappeto tramite ispettori sarebbe stato difficile e dispendioso, mentre una auto dichiarazione (o per meglio dire un “auto-accusa”) rende il lavoro molto più semplice.

CHI
Veniamo ora al cuore della disciplina, iniziando ad indicare chi sia obbligato ad inviare il modello EAS. Si possono riscontrare 4 gruppi di enti
-        Enti esonerati;
-        Enti esonerati a determinate condizioni;
-        Enti tenuti alla compilazione del modello semplificato;
-        Enti residuali (la maggior parte) obbligati all’invio senza alcuna esenzione o riduzione.

1-ENTI ESONERATI
-        Enti associativi commerciali: non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici degli artt. 148 tuir e 4 d.p.r. 633/1972;
-        Enti non commerciali, non associativi: fondazioni
-        Onlus: essendo già svolto un controllo a monte, all’atto dell’iscrizione nel registro, questi enti sono esonerati;
-        Onlus c.d. di diritto: anche se non iscritte nell’apposita anagrafe, sono escluse dall’obbligo.  (es Organizzazioni non governative riconosciute). Sono esonerate anche le cooperative sociali ex legge 381/1991 perché rientrano tra i soggetti commerciali, pur avendo la qualifica di Onlus.
-        Onlus parziali: sono cosi definite quelle Onlus che abbiano natura associativa e l’esonero è limitato alle attività di cui alla a) dell’art. 10 comma 1 d.lgs 460/1997;
-        Enti associativi destinati ad una specifica disciplina fiscale: fondi pensione
-        Enti pubblici

2-ENTI ESONERATI A DATE CONDIZIONI
-        A.s.d.: Se iscritte al CONI e svolgenti attività commerciali (sponsorizzazioni ad esempio)
-        Pro loco: se hanno optato per il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991
-        Organizzazioni di volontariato: se iscritte negli appositi registri regionali ed abbiano qualifica Onlus

3-ENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SEMPLIFICATO
Altre categorie di enti sono, invece, tenuti all’invio del modello EAS in versione semplificata; infatti, possono compilare solo il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell’associazione e del legale rappresentante ed il secondo riquadro ai punti 4,5,6,20,25 e 26.
Gli enti che hanno questa possibilità sono
-        A.S.D. iscritte al CONI, ma che svolgono attività commerciali come sponsorizzazioni o altro;
-        A.P.S. iscritte nei registri nazionali e regionali, di cui all’art. 7della legge 383/2000:
-        O.d.V iscritte nei registri di cui alla legge n.266/1991;
-        Le associazioni dotate di personalità giuridica, iscritte negli appositi registri tenute dalle Prefetture, dalle Regioni o Province autonome;
-        Movimenti o partiti politici che devono presentare il rendiconto al fine del rimborso delle spese elettorali o che comunque hanno presentato una propria lista per l’elezione al Parlamento o al Senato italiano.;
-        Associazioni sindacali;
-        Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno, come enti che svolgono in maniera preminente attività religiose e di culto;
-        Le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato accordi o intese.
-        l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
-        le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
-        le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
-        le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

4-ENTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE COMPLETA DEL MODELLO EAS
Tutte le associazioni che non rientrano nelle suddette categorie, devono inviare il modello EAS in maniera completa. Si precisa che l’obbligo ricade sia su gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del modello che quelli costituitisi successivamente.

COME
Il modello EAS è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it e va inviato prettamente in via telematica. Tale trasmissione può avvenire sia avvalendosi delle piattaforme on line messe a disposizione dall’Agenzia e che possono essere utilizzate direttamente dal privato (Entratel, Fisconline), oppure ci si può avvalere degli intermediari abilitati, come CAF, professionisti, associazioni di categoria. L’intermediario all’atto dell’invio, dovrà dare al richiedente copia conforme del modello inviato e attestazione dell’avvenuta ricezione da parte dell’AdE.

QUANDO
-        Se si crea una nuova associazione, il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione del sodalizio.
-        Se si è già inviato il modello ma si sono avute delle modifiche nei parametri precedentemente comunicati all’Agenzia, il termine è il 31 marzo dell’anno successivo alle modifiche occorse. Si precisa che il modello non va inviato di nuovo se sono variati i punti 20,21,23,30,31,33 (modifiche nell’ammontare) oppure se sono variati i dati relativi all’ente o al rapp.te legale, poiché in questo ultimo caso, le modifiche vanno comunicate tramite il modulo AA5/6.
-        In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.;

SE NON INVIO IL MODELLO ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE COSA ACCADE?
L’AdE ha chiarito i seguenti punti
-        Se non invio il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione, posso esperire la remissione in bonis, prevista dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, ovvero posso inviare il modello entro il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, pagando una sanzione di euro 258,00, tramite modello F24, codice tributo 8114 (esempio. Costituisco l’associazione il primo marzo; dovrei inviare il modello entro il 30 maggio ma non lo faccio. Ho di tempo fino al 30 settembre per adempiere ma dovrò pagare la sanzione). Ciò è realizzabile solo se l’ente possedeva i requisiti previsti dalle normative, già allo scadere del termine ordinario.
-        Se, invece, i 60 giorni di tempo dalla costituzione del sodalizio scadono l’ultimo giorno per trasmettere la dichiarazione dei redditi, oppure dopo tale data, il termine ultimo per la remissione in bonis è l’ultimo giorno per l’espletamento della dichiarazione dei redditi per l’anno successivo (esempio: l’associazione viene costituita in data 2.8.2016; il termine per l’invio del modello EAS è il primo ottobre 2016 e visto che si va oltre il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2016, ovvero il 30 settembre, ho tempo fino al 30 settembre 2017 per fare la remissione in bonis).

SE NON RSIPETTO TALI TERMINI POSSO COMUNQUE INVIARE IL MODELLO?
Su questo punto l’AdE non si è mai espressa chiaramente; in teoria si può ipotizzare che ciò sia possibile ma non si potrebbe coprire l’operato effettuato prima dell’invio, pertanto le quote ed i contributi fino a quel momento percepiti dovrebbero essere tassati perché non coperti dall’esenzione fiscale.

COSA ACCADE SE NON INVIO IL MODELLO EAS
se il modello EAS non viene inviato né nel termine ordinario né in quello straordinario, vi è la perdita dei benefici fiscali riservati alle associazioni. Come detto sopra, inviatelo comunque, almeno per cercare di salvare la gestione futura.



Bene, questa lunga analisi dei presupposti e le procedure per compilare ed inviare il Modello EAS è terminata, ma molto c’è ancora da dire a riguardo…..quindi se avete dubbi o domande fatecele presenti che vi aiuteremo al meglio….nel frattempo mettete “MI PIACE” e seguiteci su Twitter.




sabato 16 aprile 2016

INCHIESTA - costituire una nuova realtà sportiva....quanto mi costa?


Chi di noi, una volta nella vita, non ha mai pensato a diventare Presidente di una squadra sportiva (calcio, volley, basket, karate, ecc), mosso dall'entusiasmo di creare un gruppo vincente e pieno di passione!? Bene, oggi andremo a fare due conti per vedere la dura realtà che gli sportivi e soprattutto i Presidenti di  associzione sono costretti a subire a causa degli alti costi nella gestione delle attività agonistiche e formative.
Passiamo subito al lato pragmatico del discorso e mettiamo in evidenza i prezzi, tenendo in considerazione una situazione tipo in cui l'ente non è ancora costituito e non ha alcuna struttura da utilizzare ne materiale tecnico da impiegare in allenamento o gara.

COSTITUZIONE ASSOCIAZIO NE
Come visto anche nell'articolo relativo alla costituzione di una nuova associazione, il costo medio per la creazione di un nuovo sodalizio è sui 330 euro. Nulla di troppo esoso ma comunque è il primo scoglio, magari superabile se le spese si dividono tra molti soci.

REPERIRE LE STRUTTURE PER SVOLGERE LE ATTIVITA'
Noi poniamo il caso del povero Presidente che non ha una struttura propria o comunque non può procurarsene una con un contratto a titolo gratuito oppure a buon prezzo. A questo punto le strade sono due: o ci si rivolge alle strutture pubbliche (prevalentemente paletsre degli istituti scolastici comunali o provinciali) o ci si orienta per quelle private, in cui i prezzi sono molto più alti, al netto di amicizie.
Prendendo come riferimento gli istituti pubblici e mettendo in conto di svolgere sia attività formative che agonistiche, la richiesta di ore non potrà essere inferiore alle 14 settimanali per 4 settimane. Facendo un rapido calcolo, tenendo conto dei prezzi medi degli istituti pubblici che sono quantificabili in 10 euro/ora, il costo mensile si aggirerà intorno ai 560,00 euro.

ATTREZZATURE SPORTIVE
Per chi inizia da zero e non ha la possibilità di reperire tra amici e conoscenti materiale sportivo per effettuare gli allenamenti e le gare, è necessario rivolgersi ad un fornitore. Se siete fortunati e riuscite a stringere accordi di sponsorizzazione, il prezzo scende di molto, se  non si azzera del tutto; se, invece, siete costretti a spendere del denaro, la spesa si orienterà intorno ai 600-700 euro (ad esempio nel volley dovrete prendere reti, palloni, sacche, seggiola arbitro,attrezzatura da allenamento, come cinesini e birilli),

AFFILIAZIONE
Per praticare una attività agonistica e quindi partecipare a dei campionati, ma anche per assicurare gli atleti tramite tesseramento, è necessaria l'affiliazione ad una federazione od ad un ente di promozione sportiva; il costo sale per le prime, mentre le seconde sono le più economiche. Tenendo in conto almeno una ventina di atleti, il costo medio oscilla tra i 200,00 per gli EPS ed i 400,00 per le Federazioni. A questo prezzo, nel corso della stagione, andranno aggiunte ulteriori spese di tesseramento, tasse gara ,omologa campo ed eventuali multe.

COLLABORATORI ED ALLENATORI
Come si sa, il mondo no profit dovrebbe essere frequentato da persone mosse dalla sola passione, ma in tempi di crisi questo non è facile; pertanto, almeno un rimborso spese mensile deve essere riconosciuto ai nostri collaboratori ed allenatori. Calcolando un solo allenatore, pagato 150,00 al mese ed un solo collaboratore, pagato 100,00 euro mensili, anche costoro, in un anno o meglio in 10 mesi regolari di attività, vi costeranno in totale 2.500,00 euro.

SPESE DI TRASFERTA O ACQUISTO BUS
Le squadre  che partecipano ai campionati devono mettere  in conto anche le trasferte. Per queste evenienze, si può utilizzare un proprio mezzo di trasporto, come bus 9 posti o auto personali oppure noleggiare un mezzo o utilizzare quelli pubblici. In linea generale, la prima opzione, contemplando l'acquisto di un mezzo usato, avrà un costo di 2000,00 - 3000,00 euro, ma queste spese verranno ammortizzate negli anni; mentre la seconda ipotesi avrà un costo sui 1000,00 - 1200,00 euro ma verranno ripetute in modo costante nelle stagioni successive. 

SPESE VARIE
Non dimentichiamo che gli imprevisti possono sempre accadere e per queste evenienze  mettiamo un budget, comunque basso, di 300,00 euro.

In definitiva queste sono le spese più ricorrenti che un sodalizio sportivo è tenuto a sopportare ma vi potrebbero essere altre voci, non contemplate, legate ad alcune discipline in particolare.
Dunque, volendo tirare le somme, per 10 mesi di attività sportiva (settembre - giugno), un associazione spende in media 10.000,00 - 12.000,00 euro annui, cifra non irrisoria, visto i tempi che corrono. Ciò deve far riflettere i futuri aspiranti Presidenti che vogliono creare un polo didattico-agonistico, perché senza un buon bacino di soci e tesserati paganti e la garanzia economica di uno o più sponsor, questo progetto potrebbe rilevarsi  molto pericoloso per le tasche presidenziali.