martedì 19 aprile 2016

MODELLO EAS…. TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE


Oggi andremo ad affrontare un tema davvero caldo, che non finisce mai di preoccupare i nostri Presidenti di associazione….tratteremo, infatti, del celeberrimo Modello EAS, introdotto qualche anno fa dall’Agenzia delle Entrate, per valutare gli enti no profit sparsi per il territorio e naturalmente cercare utili indicatori su cui basare le successive ispezioni!
Seguendo l’ordine dei quesiti indicati nel titolo del nostro post, vediamo di fare chiarezza su questo documento molto controverso ma ahimè, in molti casi obbligatorio!!!

PERCHE’
Il modello c.d. EAS , propriamente definito  “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi” venne introdotto a seguito delle innovazioni apportate dall’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il motivo principale di questa operazione fu quella di avere un maggior controllo sulla sussistenza, in capo agli enti no profit, dei requisiti necessari per ottenere la decommercializzazione di determinate entrate (come ad es. quote sociali e contributi per attivita’) previste dal TUIR nonché dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. In pratica, il Presidente, compilando il modulo, mette all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, il modo in cui viene gestito il sodalizio e quindi, rende più facile una verifica nel caso in cui alcuni principi di democraticita’ risultino violati, con conseguente perdita dei benefici fiscali. Come potete vedere, un controllo a tappeto tramite ispettori sarebbe stato difficile e dispendioso, mentre una auto dichiarazione (o per meglio dire un “auto-accusa”) rende il lavoro molto più semplice.

CHI
Veniamo ora al cuore della disciplina, iniziando ad indicare chi sia obbligato ad inviare il modello EAS. Si possono riscontrare 4 gruppi di enti
-        Enti esonerati;
-        Enti esonerati a determinate condizioni;
-        Enti tenuti alla compilazione del modello semplificato;
-        Enti residuali (la maggior parte) obbligati all’invio senza alcuna esenzione o riduzione.

1-ENTI ESONERATI
-        Enti associativi commerciali: non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici degli artt. 148 tuir e 4 d.p.r. 633/1972;
-        Enti non commerciali, non associativi: fondazioni
-        Onlus: essendo già svolto un controllo a monte, all’atto dell’iscrizione nel registro, questi enti sono esonerati;
-        Onlus c.d. di diritto: anche se non iscritte nell’apposita anagrafe, sono escluse dall’obbligo.  (es Organizzazioni non governative riconosciute). Sono esonerate anche le cooperative sociali ex legge 381/1991 perché rientrano tra i soggetti commerciali, pur avendo la qualifica di Onlus.
-        Onlus parziali: sono cosi definite quelle Onlus che abbiano natura associativa e l’esonero è limitato alle attività di cui alla a) dell’art. 10 comma 1 d.lgs 460/1997;
-        Enti associativi destinati ad una specifica disciplina fiscale: fondi pensione
-        Enti pubblici

2-ENTI ESONERATI A DATE CONDIZIONI
-        A.s.d.: Se iscritte al CONI e svolgenti attività commerciali (sponsorizzazioni ad esempio)
-        Pro loco: se hanno optato per il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991
-        Organizzazioni di volontariato: se iscritte negli appositi registri regionali ed abbiano qualifica Onlus

3-ENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SEMPLIFICATO
Altre categorie di enti sono, invece, tenuti all’invio del modello EAS in versione semplificata; infatti, possono compilare solo il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell’associazione e del legale rappresentante ed il secondo riquadro ai punti 4,5,6,20,25 e 26.
Gli enti che hanno questa possibilità sono
-        A.S.D. iscritte al CONI, ma che svolgono attività commerciali come sponsorizzazioni o altro;
-        A.P.S. iscritte nei registri nazionali e regionali, di cui all’art. 7della legge 383/2000:
-        O.d.V iscritte nei registri di cui alla legge n.266/1991;
-        Le associazioni dotate di personalità giuridica, iscritte negli appositi registri tenute dalle Prefetture, dalle Regioni o Province autonome;
-        Movimenti o partiti politici che devono presentare il rendiconto al fine del rimborso delle spese elettorali o che comunque hanno presentato una propria lista per l’elezione al Parlamento o al Senato italiano.;
-        Associazioni sindacali;
-        Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno, come enti che svolgono in maniera preminente attività religiose e di culto;
-        Le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato accordi o intese.
-        l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
-        le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
-        le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
-        le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

4-ENTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE COMPLETA DEL MODELLO EAS
Tutte le associazioni che non rientrano nelle suddette categorie, devono inviare il modello EAS in maniera completa. Si precisa che l’obbligo ricade sia su gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del modello che quelli costituitisi successivamente.

COME
Il modello EAS è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it e va inviato prettamente in via telematica. Tale trasmissione può avvenire sia avvalendosi delle piattaforme on line messe a disposizione dall’Agenzia e che possono essere utilizzate direttamente dal privato (Entratel, Fisconline), oppure ci si può avvalere degli intermediari abilitati, come CAF, professionisti, associazioni di categoria. L’intermediario all’atto dell’invio, dovrà dare al richiedente copia conforme del modello inviato e attestazione dell’avvenuta ricezione da parte dell’AdE.

QUANDO
-        Se si crea una nuova associazione, il modello EAS deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione del sodalizio.
-        Se si è già inviato il modello ma si sono avute delle modifiche nei parametri precedentemente comunicati all’Agenzia, il termine è il 31 marzo dell’anno successivo alle modifiche occorse. Si precisa che il modello non va inviato di nuovo se sono variati i punti 20,21,23,30,31,33 (modifiche nell’ammontare) oppure se sono variati i dati relativi all’ente o al rapp.te legale, poiché in questo ultimo caso, le modifiche vanno comunicate tramite il modulo AA5/6.
-        In caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.;

SE NON INVIO IL MODELLO ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE COSA ACCADE?
L’AdE ha chiarito i seguenti punti
-        Se non invio il modello entro 60 giorni dalla data di costituzione, posso esperire la remissione in bonis, prevista dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, ovvero posso inviare il modello entro il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, pagando una sanzione di euro 258,00, tramite modello F24, codice tributo 8114 (esempio. Costituisco l’associazione il primo marzo; dovrei inviare il modello entro il 30 maggio ma non lo faccio. Ho di tempo fino al 30 settembre per adempiere ma dovrò pagare la sanzione). Ciò è realizzabile solo se l’ente possedeva i requisiti previsti dalle normative, già allo scadere del termine ordinario.
-        Se, invece, i 60 giorni di tempo dalla costituzione del sodalizio scadono l’ultimo giorno per trasmettere la dichiarazione dei redditi, oppure dopo tale data, il termine ultimo per la remissione in bonis è l’ultimo giorno per l’espletamento della dichiarazione dei redditi per l’anno successivo (esempio: l’associazione viene costituita in data 2.8.2016; il termine per l’invio del modello EAS è il primo ottobre 2016 e visto che si va oltre il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2016, ovvero il 30 settembre, ho tempo fino al 30 settembre 2017 per fare la remissione in bonis).

SE NON RSIPETTO TALI TERMINI POSSO COMUNQUE INVIARE IL MODELLO?
Su questo punto l’AdE non si è mai espressa chiaramente; in teoria si può ipotizzare che ciò sia possibile ma non si potrebbe coprire l’operato effettuato prima dell’invio, pertanto le quote ed i contributi fino a quel momento percepiti dovrebbero essere tassati perché non coperti dall’esenzione fiscale.

COSA ACCADE SE NON INVIO IL MODELLO EAS
se il modello EAS non viene inviato né nel termine ordinario né in quello straordinario, vi è la perdita dei benefici fiscali riservati alle associazioni. Come detto sopra, inviatelo comunque, almeno per cercare di salvare la gestione futura.



Bene, questa lunga analisi dei presupposti e le procedure per compilare ed inviare il Modello EAS è terminata, ma molto c’è ancora da dire a riguardo…..quindi se avete dubbi o domande fatecele presenti che vi aiuteremo al meglio….nel frattempo mettete “MI PIACE” e seguiteci su Twitter.




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